Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi

Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi

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Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi

L’art. 12-quinquies co. 1 del DL 34/2019 convertito introduce alcune semplificazioni con riguardo ai termini di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi

In base alle nuove disposizioni, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 è ammessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni, determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72.

Restano fermi, in ogni caso, il termine giornaliero di memorizzazione dei dati e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Moratoria delle sanzioni per il primo semestre

L’art. 12-quinquies co. 1 del DL 34/2019 convertito stabilisce che, per i primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni previste dall’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini per la liquidazione periodica dell’imposta).

I 6 mesi decorrono:

  • dall’1.7.2019, per i soggetti che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro nel 2018 e che non rientrano nelle ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019;
  • dall’1.1.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle suddette ipotesi di esonero.

Secondo quanto precisato con la successiva circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, nel rispetto di determinate condizioni, anche i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, non hanno ancora messo in servizio i registratori telematici.

Eliminazione degli esoneri “per zona”

Le nuove disposizioni relative ai termini di trasmissione dei corrispettivi sostituiscono il co. 6-ter dell’art. 2 del DLgs. 127/2015. Di conseguenza, viene eliminata la disposizione che prevedeva la possibilità di individuare, mediante decreto ministeriale, specifiche zone nell’ambito delle quali i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio o attività assimilate avrebbero potuto continuare a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.

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