Tassazione agevolata degli utili reinvestiti (c.d. “mini IRES”)

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti (c.d. “mini IRES”)

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Tassazione agevolata degli utili reinvestiti  (c.d. “mini IRES”)

Con l’art. 2 del DL 34/2019 convertito viene integralmente riscritta la disciplina della c.d. “mini IRES”, agevolazione che dal 2019 va a sostituire l’ACE, e che si sostanzia nell’as­soggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. La nuova norma pone quale unica condizione quella dell’accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all’incremento della base occupazionale.

Soggetti interessati

L’agevolazione riguarda:

  • sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);
  • sia i soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria.

Aliquota ridotta

A regime (ovvero, dal 2023, per i soggetti “solari”), l’IRES è ridotta di 4 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l’aliquota del 20%).

In via transitoria, la riduzione è pari:

  • a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;
  • a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;
  • a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021;
  • a 3,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 20,5%), per il 2022.

A titolo esemplificativo, se la società ha per il 2019 un reddito imponibile di 300.000,00 euro, e ha accantonato in data 29.4.2019 l’utile del 2018 per 120.000,00 euro:

  • la quota agevolata del reddito (120.000,00 euro) è assoggettata all’aliquo­ta ridot­ta del 22,5%;
  • l’ammontare residuo (180.000,00 euro) è assoggettato all’aliquota ordinaria del 24%;
  • l’IRES totale ammonta a 70.200,00 euro (120.000,00 × 22,5% + 180.000,00 × 24%);
  • il risparmio d’imposta ammonta a 1.800,00 euro.

Come nella originaria versione della “mini IRES”, non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, tale decreto dovrebbe specificare quali siano le modalità applicative dell’agevolazione per i soggetti IRPEF.

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