Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento

Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento

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Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento

L’art. 12-septies del DL 34/2019 convertito prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

Procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento

Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l’altro, le seguenti novità:

  • il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Registri delle dichiarazioni di intento

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di:

  • numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
  • annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

Sanzione per omesso riscontro della presentazione della dichiarazione di intento

Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Decorrenza e modalità di attuazione

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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