Obbligo nomina organo di controllo o revisore

Obbligo nomina organo di controllo o revisore

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Obbligo nomina organo di controllo o revisore

Nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di Srl

I co. 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. sono stati sostituiti con il seguente testo: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

A parte la conferma delle ipotesi correlate all’obbligo di redazione del bilancio consolidato e al controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, quindi, si sostituisce la condizione connotata dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis c.c. in tema di bilancio in forma abbre­viata (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000,00 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità) con l’espressa condizione del superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità.

Oltre all’abbassamento delle soglie per l’insorgenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, è da segnalare come:

  • mentre nella previgente disciplina, ai fini dell’insorgere dell’obbligo della nomina occorreva il superamento di almeno due degli elementi indicati (non necessariamente gli stessi) per due esercizi con­secutivi, la nuova disciplina ritiene sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversificato) per due esercizi consecutivi;
  • si precisa, altresì, che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore correlato alla condizione in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non sia superato alcuno dei predetti limiti.

Entrata in vigore

Anche la previsione normativa che ha inserito la disciplina in esame è in vigore dal 16.3.2019.

Tuttavia, è fissato in 9 mesi dal 16.3.2019 il termine entro il quale le srl e le cooperative (si ricorda, infatti, che, in tali società, ai sensi dell’art. 2543 co. 1 c.c., “la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”) già costituite alla medesima data dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’at­to costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitu­tivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).

Di conseguenza, entro il 16.12.2019 (cioè i 30 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del DLgs. 14/2019 più i 9 mesi sopra ricordati), le srl dovranno essere “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa da appli­carsi a decorrere dal 15.8.2020.

A tali fini, quindi, onde evitare di procedere a specifiche convocazioni, si potrebbe optare per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nel corso dell’assemblea chiamata ad appro­vare il bilancio relativo all’esercizio 2018.

Esercizi da considerare

Viene altresì stabilito che, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 2477
co. 2 e 3 c.c., si deve avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16.12.2019. Rilevano, quindi, gli esercizi 2017 e 2018, scadendo il termine nel corso del 2019.

Adeguamenti statutari

Si tenga presente, altresì, che lo statuto delle srl è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

In particolare, le modifiche non sembrano necessarie in presenza di clausole connotate dal se­guente tenore letterale:

  • La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria”;
  • La nomina dell’organo di con­trollo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.”.

Diversamente, si dovrà intervenire su una clausola statutaria del seguente tipo: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.”.

Nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revi­sore di srl su segnalazione del Conservatore del R.I.

Viene stabilito, infine, che, ove la srl non dovesse nominare l’organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall’art. 2477 co. 5 c.c. in tutti i casi in cui è obbligata per legge, è il Tribunale a provvedervi, oltre che, come in passato, su richiesta di ogni soggetto interessato, anche su segna­lazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Il nuovo art. 2477 co. 5 c.c., infatti, stabilisce che “l’assemblea che approva il bilancio in cui ven­go­no superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’or­gano di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribu­nale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

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