Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2019

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2019

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Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2019

Modalità e termini di presentazione del modello

L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d’im­posta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni.

Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le dispo­sizioni attuative di tale agevolazione.

L’art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (conv. L. 8.8.2019 n. 81) ha modificato il citato art. 57-bis del DL 50/2017, riformulando, dal 2019, la misura agevolativa e individuando le necessarie coperture per l’applicazione dell’agevolazione “a regime”.

Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello, approvato con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.7.2018.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

L’agevolazione si applica indipendentemente:

  • dalla natura giuridica assunta;
  • dalle dimensioni aziendali;
  • dal regime contabile adottato.

Oggetto dell’agevolazione

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

a) Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

  • su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in for­mato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • nell’ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Investimenti incrementali

Per beneficiare dell’agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per “stessi mezzi di informazione” si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

b) Spese escluse

Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • la trasmissione o l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Inoltre, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

  • delle spese accessorie;
  • dei costi di intermediazione;
  • di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso fun­zio­na­le o connessa.

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti pubblicitari incrementali su stampa, radio e televisioni effettuati dall’1.1.2018 (oltre a quelli effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017 esclusivamente sulla stampa).

Sono quindi agevolabili anche gli investimenti effettuati nel 2019.

Attestazione di effettivo sostenimento delle spese

L’effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, deve risultare da apposita atte­stazione rilasciata:

  • dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
  • ovvero, dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta per il 2017 e 2018 era pari:

  • al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;
  • al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start up innovative; fino all’ap­pro­va­zio­ne della Commissione europea, anche per le PMI e le start up innovative il credito d’imposta spetta nella misura ordinaria del 75%.

Dal 2019, il credito d’imposta è invece previsto nella misura unica del 75% per tutti i soggetti.

In ogni caso, l’agevolazione è riconosciuta:

  • nei limiti delle risorse disponibili;
  • nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE sul regime de minimis (1407/2013).

Accesso all’agevolazione

Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante l’apposito modello:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli in­vestimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in pre­cedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l’ordine temporale di invio dei modelli.

Modalità di presentazione

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ov­ve­ro tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario), ov­vero tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

Termini di presentazione

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2019:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, necessaria per l’accesso al beneficio per l’anno 2019, deve essere presentata dall’1.10.2019 al 31.10.2019;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’anno 2019 dovrebbe essere presen­ta­ta, salvo diversa indicazione, dall’1.1.2020 al 31.1.2020.

Concessione dell’agevolazione

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, con l’indicazione:

  • dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse;
  • dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investi­men­to incrementale.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti ef­fet­tua­ti è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Pre­si­denza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il mo­del­lo F24 (codice tributo “6900”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da pre­sentare tramite i servizi telematici dell’A­gen­zia delle Entrate pena il relativo scarto;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

Compilazione del modello F24

Secondo quanto stabilito dalla suddetta ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41, in sede di compi­lazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in cor­rispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contri­buente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Il credito d’imposta è indicato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione, a seguito degli investimenti effettuati;
  • nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Ipotesi di revoca

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui:

  • venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
  • ovvero, la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

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