Assolvimento bollo fattura elettronica
By : Studio Franco Nada -
Assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (qualora il documento sia di importo superiore a 77,47 euro e il relativo corrispettivo non sia assoggettato ad IVA) deve avvenire secondo le modalità e i termini di cui all’art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014.
Tale disposizione è stata modificata dal citato DM 28.12.2018, il quale ha stabilito che, per le fatture elettroniche emesse a partire dall’1.1.2019, il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato non più annualmente, bensì trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare (ad esempio, per le fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo 2019, l’imposta deve essere versata entro il 20.4.2019, termine che cadendo di sabato slitta al 23.4.2019, primo giorno lavorativo successivo).
In base alle nuove disposizioni, l’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA.
Le novità riguardano anche le modalità di versamento dell’imposta di bollo. Infatti, è stabilito che essa può essere versata, alternativamente:
- mediante il servizio disponibile nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale;
- mediante F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Resta ferma la necessità di indicare, sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo, che l’imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014. Per le fatture elettroniche in formato XML da trasmettere al Sistema di Interscambio, occorrerà compilare la sezione “Dati Bollo”, nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
Scadenze di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel 2019
Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze relative al versamento imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel 2019, tenendo conto dei differimenti al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.
Fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018
Si ribadisce che la nuova procedura di assolvimento dell’imposta di bollo riguarda soltanto le fatture elettroniche emesse a partire dall’1.1.2019; per le fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018, il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire con le precedenti modalità, vale a dire:
- in unica soluzione per l’intero anno, mediante il modello F24 online;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (es. entro il 30.4.2019, in caso di esercizio 2018 “solare”).