Perizie e Consulenze Tecniche

Perizie e Consulenze Tecniche

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Perizie e Consulenze Tecniche

Perizie e consulenze tecniche

Le consulenze tecniche si dividono in due grandi gruppi: le perizie di parte e le consulenze tecniche su nomina del Giudice. Lo Studio del Dott. Franco Nada ha maturato un’esperienza ultra-decennale nella predisposizione di numerosissime consulenze tecnico-contabili su nomina del Giudice. Alla luce di questo, lo Studio del Dott. Franco Nada offre la propria esperienza nella stesura di perizie di parte a tutti coloro i quali necessitano di professionisti esperti e competenti per il supporto durante le fasi precedenti ad una possibile causa e durante le fasi processuali.

Le perizie assomigliano ad una visita medica. Come una visita medica al presentarsi dei primi sintomi permette di curarsi celermente e di tornare in buona salute, così fare un check-up su un tema che sta portando le nostre finanze in sofferenza può farle tornare in salute. Gli argomenti in cui lo Studio del Dott. Franco Nada ha un notevole bagaglio di esperienze sono numerosi, ed in particolare gli argomenti più spesso affrontati sono i seguenti:

  • Bancarie per errata applicazione contratti: al momento dell’accensione del conto corrente (descritto dall’art. 1823 del Codice Civile), al momento della concessione di un mutuo oppure al momento della concessione di una linea di credito, viene firmato il contratto. Il rapporto con la banca è fondato su questo contratto poiché regola il rapporto ed in particolare gli interessi ed i costi. Pertanto su questa base il rapporto deve sempre confrontarsi. La banca ed il correntista sono due contraenti del contratto ed è importante assicurarsi che la “parte forte” del contratto si comporti come previsto dallo stesso, cioè applichi i tassi e le spese contrattualmente previste;
  • Bancarie su anatocismo: l’anatocismo, cioè il fenomeno dell’indebita applicazione di interessi sugli interessi che correttamente maturano sul capitale, è un tema di non immediata verifica che negli ultimi anni ha subito modifiche legislative. Anche se non riveste rilevanza penale, è necessario analizzare lo svolgimento del rapporto durante tutta la sua durata con attenzione perché l’indebita applicazione dell’anatocismo può risultare molto onerosa dal punto di vista economico per il cliente-correntista;
  • Bancarie per usura: cioè l’applicazione di un tasso di interesse complessivo, ovvero interessi e commissioni, superiore a quanto stabilito trimestralmente dalla Banca d’Italia. Il tema è principalmente di rilevanza penale e per affrontarlo correttamente è fondamentale effettuare un’analisi seria e approfondita prima di intraprendere un’azione giuridica;
  • Bancarie derivati su interessi: i contratti derivati di tipo IRS (interest rate swap), come soprattutto contratti derivati più complessi, possono portare a costi ingentissimi in termini di interessi per le società sottoscrittrici. Molto spesso questo genere di contratti non rispettano la Delibera Consob n. 11522/1998 (oggi Delibera n.16190/2007) né per quanto riguarda l’obbligo di comunicazioni né per quanto riguarda la copertura del rischio, che è l’obiettivo per cui sono nati, trasformandosi in speculativi senza che il cliente se ne renda La corretta analisi di un contratto derivato può portare a ridurre drasticamente le perdite che si sono subite e che si andranno a subire nel tempo, oltre ad offrire la possibilità di ottenere buona parte di quanto indebitamente pagato;
  • Bancarie derivati su cambi: i contratti derivati su cambi, che si dividono sostanzialmente nelle seguenti tipologie:
    • Operazioni a termine (Forward): sono contratti di compravendita di valuta che prevedono la fissazione del prezzo al momento della stipula, il cosiddetto prezzo a pronti, e uno a esecuzione futura, ad un prezzo a termine che incorpora il differenziale dei tassi di interesse tra le valute. Tale tipologia di copertura consente di eliminare, fin dal momento della stipula del contratto, ogni rischio legato alle future oscillazioni delle valute;
    • Currency Swap: lo swap, ovvero scambio (di valute), è un’evoluzione delle operazioni a termine, di cui conserva tutte le caratteristiche senza però richiedere lo scambio effettivo della valuta allo scadere dell’operazione: alla scadenza prefissata nel contratto le parti contraenti procederanno solo all’accredito o all’addebito del differenziale finanziario generatosi per effetto del valore di concambio delle valute al termine prefissato;
    • Opzioni valutarie: le opzioni sono lo strumento di copertura per definizione, che consentono all’acquirente la possibilità, ma non l’obbligo, di esercitare la relativa facoltà (di acquisto o di vendita) se risulta conveniente. L’opzione conferisce a chi la compra il diritto di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) una determinata quantità di valuta a un prezzo e a una data prefissati. La regola generale è questa:
      1.  se si acquista un’opzione (call o put) si ha una perdita massima limitata (il prezzo d’acquisto dell’opzione) e un guadagno potenzialmente illimitato;
      2. se si vende un’opzione si ha un guadagno massimo certo (quello che si è incassato dalla vendita dell’opzione) e una perdita potenzialmente illimitata;
    • Finanziamenti in valuta: per le imprese che esportano e che quindi hanno ricavi in valuta continuativi e di importo stabile, la strategia più semplice è quella di indebitarsi in valuta a breve termine, ripagando il finanziamento con gli introiti, e la forma tecnica migliore è quella aprire con la banca un conto corrente valutario;
  • Bancarie per errata consulenza nelle operazioni di investimento ed in particolare nell’acquisto di titoli: le banche offrono la loro consulenza e si offrono come intermediari (spesso di prodotti non adeguati) nelle operazioni di investimento, cioè nella gestione dei risparmi. Tuttavia, quando si subisce una perdita di valore dell’investimento effettuato, è fondamentale capire se le azioni intraprese dalla banca nella scelta dei titoli fossero in linea con quanto previsto dal mercato oppure se la perdita è dovuta ad una errata lettura dei dati di mercato e se quindi quella perdita fosse prevedibile;
  • Responsabilità di amministratori e sindaci: in alcune fasi della vita delle società, i soci, gli azionisti o i soggetti terzi possono ritenere che la società sia stata gestita in modo non corretto e quindi ritenere che in primis gli amministratori ed i sindaci ne siano responsabili. In questi casi lo Studio del Dott. Franco Nada è in grado di offrire la propria esperienza al fine ridurre o cancellare tali accuse con un’analisi che dimostri la correttezza del loro operato. Tale collaborazione può essere esplicata sia in sede civile sia soprattutto in sede penale qualora gli amministratori e i sindaci siano imputati di reati anche di natura fallimentare;
  • Impugnativa di bilancio: quando i soci ravvisano vizi del bilancio riconducibili alla violazione dei principi e delle norme che ne disciplinano il contenuto, possono adire all’autorità giudiziaria per far dichiarare la nullità del bilancio stesso. Infatti, il bilancio deve essere predisposto secondo norme aventi natura imperativa stabilite dall’art. 2423 C.c., che fissa le seguenti clausole generali fondamentali e fra loro autonome, come indicato nella sentenza della Cassazione SS.UU. n. 27/2000, secondo la quale il bilancio è sanzionabile con la nullità quando risultino in concreto pregiudicati “gli interessi generali tutelati dalla norma” e non, dunque, quando le violazioni siano “insignificanti o trascurabili”. I principi richiamati sono pertanto i seguenti:
      • il bilancio deve essere redatto con chiarezza;
      • devono essere date tutte le informazioni sufficienti per una rappresentazione veritiera e corretta;
      • vi è il dovere di disapplicazione delle norme tecniche se incompatibili con rappresentazione veritiera e corretta.

Spesso l’impugnativa di bilancio prende le mosse da una violazione dell’art. 2423 bis C.c., che statuisce i principi di redazione del bilancio (prudenza, continuità aziendale, funzione economica del bene, effettività degli utili realizzati, competenza economica, separatezza degli elementi eterogenei e continuità dei criteri) in quanto la loro violazione determina “di per sé” la violazione delle clausole generali previste nell’art. 2423 del C.c.. Alcuni esempi in cui è stata stabilita la nullità del bilancio sono i seguenti:

    • mancata iscrizione di fondi rischi necessari per stimare correttamente un rischio probabile gravante sull’azienda;
    • mancata previsione delle indicazioni richieste dalla legge per le singole poste;
    • attribuzione di valori irragionevoli agli elementi di bilancio;
    • sovrastima di attività materiali che determinano un errore nella quantificazione del risultato di esercizio.
  • Valutazione di aziende e di rami di aziende: le aziende sono il patrimonio che compone la ricchezza di una nazione e anche l’impegno quotidiano della vita di un imprenditore. Sia che si voglia vendere l’azienda nel suo complesso sia che si intenda venderne un ramo, è fondamentale capirne il valore per poterne massimizzare il prezzo di vendita e vedere monetizzato tutto l’impegno ed i sacrifici. Ma nella vita di un’azienda può anche accadere che la crescita avvenga mediante l’acquisizione di un’azienda concorrente e anche in questo caso la valutazione del corretto valore è essenziale per effettuare una scelta ponderata e non rischiare di compromettere l’azienda posseduta;
  • Analisi patrimoni in sede divorzile: capita spesso che le coppie, quando si separano, debbano trovare un accordo. Per questo motivo analizzare e quantificare il patrimonio dei coniugi è importante per trovare un accordo, spesso più soddisfacente per entrambi di quanto possa fare una sentenza;
  • Analisi dei rendiconti condominiali: gli amministratori che gestiscono i condomini hanno la responsabilità di gestire “una piccola azienda” in quanto i flussi dei costi e dei ricavi possono essere anche molto consistenti e comunque alla fine del periodo di gestione devono redigere il rendiconto. Nel corso degli anni lo Studio del Dott. Franco Nada ha assistito molti amministratori di condominio nella verifica dei rendiconti predisposti in sede di passaggio di consegne, riscontrando spesso anomalie anche molto significative.

Inoltre lo Studio del Dott. Franco Nada è specializzato nei seguenti argomenti:

  • Determinazione lucro cessante e danno emergente in sede di violazioni di brevetti e a fronte di illeciti contrattuali;
  • Determinazione del danno operato in sede di liquidazione di imposte e determinazione del danno a fronte di consulenza fiscale e societaria non adeguata al profilo del cliente.

Richiedi una consulenza personalizzata allo Studio del Dott. Franco Nada, troveremo la soluzione più adatta alle tue esigenze.

 

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