Versamenti che rientrano nella proroga

Versamenti che rientrano nella proroga

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Versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano nella proroga al 30.9.2019 prevista dal “decreto crescita” i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

  • a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:

  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRES;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRAP;
  • il saldo 2018 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • il saldo 2018 e l’even­tuale primo ac­conto 2019 dell’imposta so­­­sti­tutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
    L. 190/2014;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o at­ti­vità finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).

Versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affran­ca­mento dei terreni e delle partecipazioni

Non rientrano invece nella proroga in esame i versamenti riguardanti l’intero ammontare, ovvero la prima rata, dell’imposta sostitutiva del 10% o dell’11% dovuta per l’affran­ca­mento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1.1.2019, al di fuori del­l’am­bito d’impresa, la cui scadenza è quindi confermata all’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno è domenica).

Analogamente, è confermata la scadenza dell’1.7.2019 per il versamento:

  • della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affran­ca­mento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1.1.2018;
  • della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affran­ca­mento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1.1.2017.

Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli ISA

La proroga al 30.9.2019 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 30.9.2019 si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commer­cianti e professionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell’INPS.

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i ter­mini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Soci di srl “non trasparenti”

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in re­lazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

  • interessate dalla proroga in esame;
  • ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.

Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” pro­por­zionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

Versamento dei contributi alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri

La proroga al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche alla contribuzione dovuta dai geometri alla relativa Cassa di previdenza e assistenza (Cassa Geometri).

In relazione a tali professionisti, infatti:

  • la liquidazione dei contributi dovuti avviene mediante la compilazione del quadro RR, sezione III, del modello REDDITI PF 2019;
  • le relative scadenze di versamento sono, come regola generale, unificate con quelle fiscali.

Versamento del saldo IVA 2018

I soggetti passivi IVA possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2018 (derivante dal modello IVA 2019), se non effettuato entro il termine ordinario del 18.3.2019 (in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), entro:

Il “decreto crescita” prevede espressamente che la proroga al 30.9.2019 si applichi anche ai versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA.

Pertanto, i soggetti che non hanno versato il saldo IVA 2018 entro il 18.3.2019 e che rientrano nell’ambito applicativo della proroga possono beneficiare del differimento al 30.9.2019 anche per il versamento del saldo IVA. Al riguardo dovrà però essere chiarito se l’applicazione della maggiora­zione dello 0,4% per ogni me­se o frazione di mese successivo al 18.3.2019 debba avvenire fino al 30.9.2019 o se possa “fermarsi” all’1.7.2019.

Versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 30.9.2019, ricorrendone le condizioni.

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