Produttori agricoli in regime di esonero

Produttori agricoli in regime di esonero

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Produttori agricoli in regime di esonero

Agricoltori in regime di esonero -Numerazione delle fatture

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.4.2019 n. 132, ha chiarito che nell’adempimento degli obblighi posti a carico dei cessionari che effettuano acquisti da agricoltori in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, le fatture con­segnate ai produttori agricoli possono essere numerate progressivamente, attraverso l’indicazione, a fianco del numero, di una lettera che identifichi i singoli agricoltori.

Regime di esonero di cui all’Art. 34 CO. 6 del DPR 633/72

Secondo quanto dispone l’art. 34 co. 6 del DPR 633/72, sono esonerati dal versa­men­to dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, ivi compresa la presen­tazione della dichiarazione annuale, i produttori agricoli che nell’anno solare prece­dente hanno realizzato un volume di affari pari o inferiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. Essi sono, comunque, tenuti a numerare e conservare le fatture e le bollette doganali conformemente a quanto disposto dall’art. 39 del DPR 633/72.

I soggetti passivi, cessionari o committenti dei produttori agricoli esonerati, che effet­tua­no acquisti di beni o utilizzano servizi, nell’esercizio della propria attività di im­pre­sa, sono te­nuti ad emettere fattura relativa a tali operazioni, indicando l’imposta cal­co­la­ta appli­can­do le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, conse­gnan­done copia a detto produttore agricolo e annotando il documento nel registro IVA degli acquisti.

Numerazione delle fatture da parte dei cessionari o committenti

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, relativamente alle fatture emesse dai ces­sio­nari dei produttori agricoli esonerati, è consentita l’adozione della medesima pro­ce­dura di numerazione suggerita per il caso della fatturazione, da parte delle coope­ra­tive, dei conferimenti effettuati dai propri soci, secondo quanto disposto dall’art. 34 co. 7 del DPR 633/72 (cfr. FAQ 21.12.2018 n. 47). È, quindi, possibile attribuire ai documenti un numero progressivo seguito da lettere che identifichino i diversi produttori agricoli (ad esempio 1/DPE, 2/DPE, ecc.), dal momento che tale soluzione sarebbe coerente con le indicazioni già fornite nella ris. Agenzia delle Entrate 10.1.2013 n. 1 in ordine al rispetto del requisito dell’iden­ti­fi­ca­zio­ne univoca della fattura ai sensi dell’art. 21 co. 2 lett. b) del DPR 633/72.

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