Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU

Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU

By : -

Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU

L’art. 3 del DL 34/2019 convertito aumenta la misura della deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali, in maniera progressiva a partire dal periodo d’im­posta 2019 “solare” fino a prevederne l’integrale deducibilità dal periodo d’imposta 2023 “solare”.

Evoluzione normativa L’art. 1 co. 12 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), modificando l’art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011, aveva previsto che l’IMU relativa agli immobili strumentali fosse deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 40%, in luogo delle precedenti percentuali del:

  • 20% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (dal 2014, per i soggetti “solari”);
  • 30% per il solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti “solari”).

In assenza di un’espressa disposizione di decorrenza, la modifica avrebbe dovuto operare dall’1.1.2019.

L’art. 3 del DL 34/2019, nella formulazione ante conversione, prevedeva che la suddetta percentuale di deducibilità IMU fosse aumentata come segue:

  • 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);
  • 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
  • 70%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022, per i soggetti “solari”).

Nuovo aumento dal periodo d’imposta 2019 “solare”

Modificando nuovamente l’art. 14 del DLgs. 23/2011, l’art. 3 del DL 34/2019 convertito dispone che la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:

  • 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);
  • 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
  • 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022, per i soggetti “solari”);
  • 100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (dal 2023, per i soggetti “solari”).

Pertanto, la misura del 40%, prevista dalla L. 145/2018, non troverà mai applicazione. Risulta quindi superata, anche per i soggetti “non solari”, l’indicazione, contenuta nelle istruzioni al modello REDDITI 2019, della percentuale del 40%, introdotta dalla legge di bilancio 2019 e ora sostituita da quella del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 “solare” con impatto nel modello REDDITI 2020); fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 trova, invece, applicazione la precedente misura del 20%.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *